L’e-commerce è in costante crescita, e sempre più imprenditori si rivolgono al mondo online per vendere i loro prodotti o servizi.
Tuttavia, mentre l’e-commerce offre molte opportunità, presenta anche una serie di aspetti legali e normativi che i venditori online devono conoscere e rispettare.
Hai una tua attività commerciale e hai deciso di vendere i tuoi prodotti online, aprendo il tuo e-commerce, estendendo la platea di clienti su carattere nazionale o addirittura mondiale grazie al Web?
Una difficoltà che potresti avere riguarda la marea di leggi previste dall’ordinamento italiano in materia di commercio elettronico, diverse rispetto a quelle dei comuni punti vendita fisici.
Cercheremo di affiancarti nella tua sfida fornendoti alcuni chiarimenti legali e normativi sulle mosse da compiere (o da non compiere).
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La normativa in materia di e-commerce
Partiamo dalla più semplice delle domande: cosa si intende per vendita e-commerce?
Stando alla definizione legale, si tratta di una «transazione con scambio di beni e servizi mediante l’impiego di tecnologia e informatica».
Tale definizione, però, risulta essere troppo generica per l’attuale scenario commerciale sul Web. Oggi, infatti, possiamo comodamente parlare di un processo di vendita caratterizzato:
- Dalla completa automatizzazione dello scambio
- Dal compimento delle operazioni effettuato esclusivamente online, dall’ordine del prodotto o servizio fino alla transazione economica
Se la definizione legale di e-commerce è senz’altro migliorabile, l’attuale normativa in materia è al passo coi tempi e aggiornata frequentemente.
Essa nasce dal processo di stratificazione legislativa che, ponendo le proprie basi sul Codice Civile (1942), si è reso necessario grazie all’evoluzione del settore, con un processo di vendita online sempre più sicuro grazie alle garanzie offerte sia al venditore che all’acquirente. Vediamo, nel dettaglio, cosa è cambiato negli anni.
Legge sul commercio elettronico (d.lgs. n. 70/2003)
La prima fonte normativa atta a regolare il mondo dell’e-commerce è stata la legge sul commercio elettronico, datata 2003. Essa distingue tra:
#1 Norme in materia di comunicazioni pubblicitarie
Secondo la legge sul commercio elettronico le comunicazioni commerciali pubblicitarie devono essere chiare e identificabili, in particolare andranno indicate:
- Persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la vendita
- Eventuali offerte promozionali (sconti o omaggi) con l’esaustiva spiegazione delle condizioni d’accesso, non ingannevoli
- Eventuali concorsi, giochi promozionali e condizioni di partecipazione con annessi regolamenti, secondo quanto stabilito dalla legge
#2 Norme in materia di contrattazione telematica
Nella contrattazione telematica va distinto quanto accade prima dell’ordine e durante l’ordine, cioè:
- Prima dell’ordine andranno indicate le diverse fasi tecniche che portano alla conclusione del contratto; le modalità di archiviazione dello stesso; i mezzi tecnici per concludere un eventuale errore e permettere la modifica degli stessi, gli strumenti di composizione e risoluzione di eventuali controversie che potrebbero potenzialmente sopraggiungere.
- Durante l’ordine andranno riepilogate le condizioni di vendita, con aggiornamento di eventuali cambiamenti da notificare a coloro che ne hanno effettuato un acquisto nel periodo di vigenza di tali condizioni; le caratteristiche del prodotto o servizio con l’indicazione di eventuali codici prodotto e modelli; la chiara e precisa indicazione di prezzo (con o senza IVA?); i metodi di pagamento, le condizioni di recesso, i costi di consegna ed eventuali tributi applicati.
#3 Norme in materia di responsabilità del provider
All’interno dell’e-commerce andranno indicate anche le responsabilità del provider, ossia di quelle aziende che, operando nella società dell’informazione, forniscono servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione dei dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare i siti.
#4 Norme in materia di responsabilità del venditore
La disciplina normativa prevede l’obbligo di inserire, in maniera esplicita e visibile, le informazioni generali del sito Web in ogni pagina del sito (motivazione per cui è consigliabile procedere all’inserimento di tali dati nel footer). Si tratta, in particolare, di:
- Nome e ragione sociale
- Domicilio e sede legale
- Partita IVA
- Numero di iscrizione al REA (da inserire obbligatoriamente solo se la vendita del prodotto e servizio si conclude esclusivamente tramite il mezzo online)
- Indicazione del capitale sociale, qualora a effettuare la vendita sia una SRL (Società a Responsabilità Limitata) o una SPA (Società per Azioni).
Codice del consumo (d.lgs 206/2005)
Il Codice del consumo, datato 2005, è intervenuto appena due anni dopo la legge sul commercio elettronico per correggere alcune dinamiche della precedente normativa, evidenziando una veloce evoluzione del settore. In particolare, oltre alle norme ancora vigenti già elencate, sono state introdotte le seguenti specifiche:
- Va obbligatoriamente indicato il soggetto nei confronti del quale si effettuerà la vendita, con la distinzione tra B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) o entrambe le tipologie. Tale informazione risulta fondamentale in quanto la legislazione italiana prevede una maggior tutela, nella vendita B2C, nei confronti del consumatore, ritenuto soggetto debole nella trattativa.
- Particolare attenzione è stata posta sulle cosiddette clausole vessatorie, ossia quelle fattispecie che modificano e limitano libertà e responsabilità dei contraenti. Approfondiremo successivamente tale argomento (clicca qui).
- È stato inserito un diritto di recesso di almeno 10 giorni per i prodotti a catalogo, esteso a un minimo di 14 nel 2015. La norma differisce nel caso in cui il prodotto sia personalizzato a misura per l’acquirente: in tal caso il diritto di recesso può essere impedito tramite una precisa informativa sulle specifiche degli stessi, che devono essere rispettate.A tutela del venditore, è possibile inserire una clausola secondo la quale l’utilizzo del prodotto può fare venire meno il diritto di recesso: essa va sempre indicata, a scanso di equivoci, anche per i servizi online come i videocorsi. Va precisato, comunque, che l’apertura della confezione del prodotto elettronico non fa decadere il diritto di recesso.
- Il codice del consumo, inoltre, ha introdotto la possibilità di esercitare la risoluzione stragiudiziale delle controversie (Online dispute resolution, ODR), che può intervenire senza arrivare alla causa in giudizio qualora il valore della transazione sia basso.
General Data Protection Regulation (GDPR, reg. UE 2016/679)
Una delle normative più discusse negli ultimi tempi è quella sulla protezione dei dati (GDPR), applicazione immediata di una direttiva europea come da statuizione comunitaria. In particolare, essa prevede che:
- Possano essere trattati solo i dati strettamente necessari alla corretta esecuzione del prodotto o servizio: se, ad esempio, l’oggetto di vendita è un corso online, non sono tenuto a sapere l’indirizzo di spedizione ma è sufficiente quello di fatturazione.
- Possano essere trattati, in materia di dati sul trasporto dei prodotti, solo quelli strettamente necessari alla consegna qualora essa avvenga tramite intermediari terzi come servizi postali o corrieri: nel dettaglio, sono nome e indirizzo del destinatario ed eventuale fragilità della confezione, senza indicazioni sul contenuto della stessa.
- Possano essere trattati, in materia di dati relativi al pagamento, solo quelli effettivamente utilizzati, per quanto tempo lo faremo e perché. Se, ad esempio, la transazione economica è affidata a piattaforme esterne, come PayPlug o Stripe, andrà puntualmente indicato che non siamo noi a trattare tali dati.
- Possano essere trattati, per attività di marketing, solo quelli per i quali l’utente ha offerto esplicito consenso.
- Non possano essere trattati, nei sondaggi post-vendita (liberamente eseguibili senza autorizzazione, in quanto si presenta un legittimo interesse di chi vende), dati sensibili o di profilazione per i quali non sia stato richiesto preventivo consenso.
Le clausole vessatorie
Particolarmente delicato è il tema delle clausole vessatorie, per le quali si richiede espressa accettazione di quelle che modificano e limitano la libertà e la responsabilità dei contraenti.
Le attuali normative italiane non consentono la possibilità di integrare tale accettazione direttamente nei termini e condizioni di vendita, ma è necessario predisporre la formulazione di apposite domande alle quali l’utente può rispondere tramite la formula point and click, ossia la tradizionale spunta all’interno delle checkbox.
In particolare, esistono tre clausole senza l’accettazione delle quali è impossibile concludere la vendita, la cui dicitura deve essere (pur consentendo delle varianti):
- Acconsento al trattamento dei dati e di aver preso visione della Privacy Policy (con link diretto a quest’ultima)
- Dichiaro di accettare i termini e condizioni del contratto (con link a termini e condizioni)
- Dichiaro di accettare gli articoli dei termini e condizioni del contratto ex art. 1341/1342 del Codice Civile (con link a termini e condizioni)
Possono inoltre essere indicate, ma sono facoltative e non limitative della vendita, le checkbox relative all’iscrizione alla newsletter per l’invio di informazioni promozionali e commerciali e il consenso alla cessione di dati a terzi. A tal proposito, è sconsigliato l’acquisto di dati provenienti da terzi qualora non sia allegato l’esplicito consenso alla cessione.
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Recensioni e brand reputation: cosa prevede la legge?
La brand reputation è un elemento fondamentale per l’e-commerce, che grazie alle recensioni positive da parte dei clienti può sensibilmente aumentare le proprie vendite.
Tuttavia, è frequente incorrere anche in recensioni negative: per questo un monitoraggio periodico, da effettuare sia sul proprio sito (qualora ne sia consentito l’inserimento) che sulle piattaforme terze, partendo da Facebook e Google My Business fino ai comparatori di prezzi, è di vitale importanza al fine di scovare eventuali recensioni false e diffamatorie.
In questi casi, infatti, le recensioni possono essere segnalate con la possibilità di procedere con cause legali qualora ne scaturisca un danno d’immagine.
In particolare, dell’eventuale recensione diffamatoria può rispondere anche il titolare della piattaforma terza.
La legge, prima di tutto
Come abbiamo visto, sono parecchie le leggi da rispettare affinché un e-commerce possa evitare di incorrere in sanzioni, secondo quanto previsto la normativa italiana: districarsi tra le mille sfaccettature del nostro ordinamento giuridico non è semplice.
Le leggi e le normative cambiano nel tempo, quindi è importante essere aggiornati sulle ultime modifiche e adattare la tua attività di conseguenza. Monitora regolarmente i cambiamenti normativi che potrebbero influire sul tuo e-commerce.
In conclusione, l’e-commerce offre grandi opportunità, ma anche sfide legali e normative che i venditori online devono affrontare.
Assicurarsi di essere conformi alle leggi e alle normative pertinenti è essenziale per evitare problemi legali e costruire una reputazione affidabile nel mondo dell’e-commerce.
Per questo è fondamentale sapere di poter contare su un team di professionisti esperti nella gestione degli e-commerce, pronti a risolvere ogni evenienza per i tuoi progetti digitali in materia.
Siamo a tua disposizione!